Lo sblocca – cantieri
fino al 31.12.2020
Il 17 giugno 2019 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, L. 55/2019, del cosiddetto decreto “sblocca-cantieri” (D.L. 32/2019), avente come obiettivo - secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – di apportare alcune importanti novità nel settore dei lavori pubblici, a partire dalla riforma del Codice degli Appalti, con l’introduzione di alcune forme di semplificazione per velocizzare l’iter di realizzazione delle opere pubbliche e la revisione delle soglie per l’affidamento di lavori.
L'Autorità anticorruzione ha elaborato un interessante dossier che approfondisce le principali novità introdotte e ha evidenziato eventuali aspetti critici: dalla scelta di tornare al regolamento unico ai subappalti, dai commissari agli affidamenti sotto soglia, fino ai requisiti delle imprese. Le prime valutazioni di impatto esaminano alcune modifiche dell’attuale Codice ed in particolare: linee guida e nuovo Regolamento attuativo, appalti sotto soglia, motivi di esclusione, trasparenza, qualità e controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti, commissari straordinari.
La struttura del decreto dopo la conversione prevede la sospensione di alcune disposizioni del Codice degli Appalti ed in particolare dell’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’Albo ANAC, quello dei Comuni non capoluogo di Provincia di avvalersi di una centrale di committenza per i propri affidamenti ed il divieto di appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori previsto dall’art. 59 comma 1.
Fino a 31 dicembre 2020 la legge di conversione dispone l’applicazione sperimentale di alcune previsioni tra cui: aumento del tetto massimo del subappalto al 40%, da riportare nel bando, eliminazione della terna dei subappaltatori, possibilità per le stazioni appaltanti dei settori ordinari di procedere secondo l’art. 133, e solo per le procedure dei settori speciali di esaminare le offerte prima delle verifiche di idoneità dei concorrenti.
Invece tra le modifiche dirette elenchiamo principalmente l’eliminazione del rito super accelerato degli appalti per l’impugnazione di ammissioni, l’abolizione della “soft regulation” ed il ritorno al “Regolamento Unico di Attuazione”, l’estensione, per gli appalti sotto soglia dell’affidamento diretto fino alla soglia europea per servizi e forniture e per i lavori fino a 150.000 euro, previo confronto di 3 preventivi per i lavori e 5 per i servizi. Inoltre per quanto concerne le procedure con l’adozione del criterio del minor prezzo, in tal caso non viene premiata l'offerta al massimo ribasso, ma quella il cui prezzo si avvicina alla media dei ribassi.
Interessanti sono le novità che riguardano il settore autostradale secondo le quali il funzionario pubblico ha la facoltà di revocare una concessione ad un gestore autostradale inadempiente pur di non rischiare di subire procedimenti per danno erariale, a patto che il decreto di revoca sia vistato e registrato in sede di controllo preventivo dalla Corte dei Conti. In questo modo si introduce un maggiore bilanciamento tra i “pesi” dello Stato e dei concessionari autostradali, a esclusiva tutela degli interessi pubblici.
Si ricorda che frattanto è stato avviato l’iter parlamentare per una riforma incisiva, con il Disegno di Legge delega n. 1162, nell’ottica della semplificazione, razionalizzazione, riordino, coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici.